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Chiarimento su DPR 380 art. 77

Domanda:

In riferimento al DPR 380 art 77 che cita:

SEZIONE I - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

ART. 77 (L) - PROGETTAZIONE DI NUOVI EDIFICI E RISTRUTTURAZIONE DI INTERI EDIFICI

_(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)_

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di INTERI edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

CHIEDO CONFERMA SE PER RISTRUTTURAZIONI PARZIALI O MINORI È NECESSARIO ADEGUARE L’EDIFICIO AI SENSI DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI.

Risposta:

L'art. 77 del DPR 380/2001 è la riproposizione quasi integrale dell'art. 1 della L. 13/1989 e dunque è più facile riferirsi alla normativa del 1989 per chiarire la questione.
Il comma 1 rimanda al successivo comma 2 che (nella L. 13/1989) fa riferimento alle normativa tecnica in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero al DM 236/1989 (se si facesse riferimento al comma 2 dell'art. 77 del DPR 380/2001, il rimando sarebbe all'art.52 dello stesso DPR 380/2001 che tratta della normativa tecnica a carattere strutturale con particolare riferimento alla normativa sismica).

Il DM 236/1989 disciplina i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità con riferimento alle unità ambientali (si veda art. 2) e alla loro destinazione d'uso (si vedano att. 3, 4, 5 e 6).

In ragione di ciò (anche la L.R. Lombardia 6/1989 segue lo stesso filo conduttore), i requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità si applicano a quanto è oggetto del progetto in ragione della destinazione d'uso. Se quindi si tratta di una ristrutturazione parziale i citati requisiti si applicano a quanto è oggetto di ristrutturazione, tenendo in considerazione la destinazione d'uso.
Per meglio spiegare si riportano due esempi:
- ristrutturazione di due piani con destinazione residenziale in un edificio che presenta cinque piani: le unità immobiliari presenti nei due piani sottoposti a ristrutturazione dovranno rispondere singolarmente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità e non è obbligatorio rendere accessibili con ascensore o altri sistemi gli spazi comuni (vano scala) dell'intero edificio,
- ristrutturazione di due piani con destinazione di attività privata aperta al pubblico che preveda il rispetto del requisito di accessibilità (ad esempio studio dentistico, attività di carattere educativo/formativo di qualsiasi tipo e livello, uffici di un'attività per cui sia previsto il collocamento obbligatorio, etc...) in un edificio che presenta cinque piani: le singole unità immobiliari dovranno essere accessibili così come gli spazi comuni anche nelle parti non oggetto di ristrutturazione se queste sono funzionali a rendere accessibili dette unità immobiliari. In altre parole un'unità immobiliare la cui destinazione d'uso presupponga la sua accessibilità non può essere inserita in un contesto che non la renda raggiungibile anche da parte di persone disabili.